Il marchio DOC definisce il nome geografico di una zona viticola vocata utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Doc assicura l’origine del vino.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOC devono essere stabiliti:
- la denominazione d’origine;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uva e di vino per ettaro;
- il titolo alcolimetrico volumico minimo;
- le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino;
- le caratteristiche naturali dell’ambiente;
- le modalità dell’esame chimico-organolettiche;
- l’eventuale periodo minimo d’invecchiamento;
- l’eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste stabilisce il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e le modalità e i tempi di presentazione. Per i vini di cui si richiede la DOC e la DOCG nella fase della produzione devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che per i DOCG deve essere ripetuto nella fase dell’imbottigliamento partita per partita. L’esito positivo dell’analisi e dell’esame è la condizione per l’utilizzazione della DOC e della DOCG.