Il marchio DOCG definisce il nome geografico di una zona viticola, vocata alla produzione di un prodotto di qualità le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Docg assicura l’origine del vino e sottolinea anche il particolare pregio qualitativo.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione dal Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG devono essere stabiliti:
- la denominazione d’origine;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uva e di vino per ettaro;
- il titolo alcolimetrico volumico minimo;
- le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino;
- le caratteristiche naturali dell’ambiente;
- le modalità dell’esame chimico-organolettiche;
- l’eventuale periodo minimo d’invecchiamento;
- l’eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
I vini di cui si richiede la DOC e la DOCG devono essere sottoposti, nella fase di produzione, ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che per i DOCG deve essere ripetuto anche nella fase dell’imbottigliamento. L’esito positivo dell’analisi e dell’esame è la condizione per l’utilizzazione della DOC e della DOCG.
La DOCG è riservata ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio. Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini DOC, DOCG e IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.