Il marchio IGT definisce il nome geografico di una zona utilizzata per designare il prodotto (vino o mosto) che ne deriva.
Nei disciplinari di produzione dei vini IGT sono stabiliti:
- l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o nomi aggiuntivi;
- la delimitazione delle zona di produzione delle uve;
- i vitigni;
- le tipologie enologiche;
- le resa massima di uva per ettaro;
- il titolo alcolimentrico;
- la gradazione alcolica;
- la resa uve-vino;
- le eventuali pratiche correttive autorizzate.
Il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste stabilisce il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e le modalità e i tempi di presentazione.
Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.